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Sez. 1, Sentenza n. 11015 del 25/05/2005 (Rv. 581527 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Società di persone - Diniego dell'omologazione - Dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - Termine per la proposizione dell'appello da parte del socio - Decorrenza - Dall'affissione della sentenza - Esclusione - Socio con qualità di rappresentante della società - Comunicazione della sentenza nella veste di legale rappresentante della società - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per l'appello.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581527-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO

Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile pronunciata all'esito del giudizio di omologazione del concordato preventivo (del quale il socio illimitatamente responsabile non è parte), il termine di quindici giorni per la proposizione dell'appello avverso detta sentenza da parte del socio non decorre dalla data di affissione della sentenza, in quanto questo adempimento non è idoneo a garantire la conoscenza della pronuncia; tuttavia, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa e di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia la veste di legale rappresentante della società, la comunicazione della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione di fallimento personale, con la conseguenza che da detta comunicazione decorre il termine breve per proporre appello anche nella qualità di socio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)