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Sez. L, Sentenza n. 1539 del 12/03/1979 (Rv. 397889 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DETERMINAZIONE - CRITERI - ANZIANITA CONVENZIONALE - VALUTABILITA AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI STIPENDI NONCHE DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER IL CONFERIMENTO DELLA SUCCESSIVA CLASSE DI STIPENDIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397889-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DETERMINAZIONE - CRITERI - ANZIANITA CONVENZIONALE - VALUTABILITA AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI STIPENDI NONCHE DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER IL CONFERIMENTO DELLA SUCCESSIVA CLASSE DI STIPENDIO - CONDIZIONI.*

In base alla ratio degli artt 1 e 2 della legge 24 maggio 1970 n 336 e degli artt 2 e 3 della legge 9 ottobre 1971 n 824, interpretati unitariamente e nella loro connessione, i benefici cosiddetti combattentistici vanno commisurati alla particolare posizione giuridica ed economica di ciascun destinatario, quale e prevista dai regolamenti statali e dalla normativa collettiva di lavoro. In particolare, l'anzianita convenzionale attribuita agli ex combattenti e assimilati, dall'art 1 della legge n 336 del 1970, e valutabile, ai fini degli aumenti periodici di stipendio ed ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga, o retribuzione "quando la valutazione possa operare", cioe quando l'anzianita convenzionale e applicabile; se, invece, una specifica disposizione dell'ordinamento statale o della regolamentazione collettiva di lavoro, stabilisce la non conferibilita di una indennita col "semplice decorso della anzianita", questa anzianita convenzionale - cui fanno riferimento gli artt 1 della legge n 336 del 1970 e 2 della legge n 824 del 1971 - non puo trovare applicazione.*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)