Sez. L, Sentenza n. 4534 del 16/05/1996 (Rv. 497634 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Beneficio di due anni di anzianità (o di un periodo superiore) ai fini degli aumenti periodici o della progressione di carriera - Funzione - Caratteri di trattamento aggiuntivo - Esclusione - Assorbimento degli effetti in caso di promozione o aumenti retributivi - Ammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
Il beneficio riconosciuto dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336, agli ex combattenti e alle categorie assimilate, della valutazione di due anni (o del maggiore periodo trascorso in campagne di guerra, ecc.), ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici o del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione, non ha avuto lo scopo di privilegiare gli ex combattenti, ma di consentire loro una ricostruzione di carriera basata su una equiparazione del servizio militare a periodo lavorativo. Poiché il beneficio confluisce nell'effettiva anzianità di lavoro e si somma ad essa a tutti gli effetti legali e contrattuali e, in particolare, ai fini del computo degli scatti biennali, lo stesso non si mantiene necessariamente come un trattamento aggiuntivo, ma è suscettibile di assorbimento in caso di promozione o in caso di aumento di retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)