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Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 15/05/1971 (Rv. 351675 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE DI DIRITTO DECISA DALLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - DECISIONE DELL'AGO SULLA FONDATEZZA O MENO DELLA QUESTIONE DI TASSABILITA - PRECLUSIONE - DECLARATORIA DEL DIFETTO DI COMPETENZA- NECESSITA - CONSEGUENTI POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351675-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE DI DIRITTO DECISA DALLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - DECISIONE DELL'AGO SULLA FONDATEZZA O MENO DELLA QUESTIONE DI TASSABILITA - PRECLUSIONE - DECLARATORIA DEL DIFETTO DI COMPETENZA- NECESSITA - CONSEGUENTI POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Qualora una questione di diritto sia stata decisa dalla commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazioni, invece che dalla commissione provinciale, Sezione di diritto, l'autorita giudiziaria ordinaria, adita ex art 29, terzo comma del RDL 7 agosto 1936, n 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo non puo ritenere fondata l'una o l'altra tesi al riguardo della fondatezza o non della questione di tassabilita (an debeatur) ma deve dichiarare il difetto di Competenza dei giudici dell'estimazione a conoscere della questione di diritto, che doveva essere rimessa alla cognizione della competente Sezione della commissione provinciale. Il ricorso all'AGO, previsto dalla citata norma, ha, infatti, natura di impugnazione di mera legittimita ed e limitato alla fase rescindente. Nella predetta ipotesi, la Corte di Cassazione deve, anche d'ufficio, rilevare il difetto di Competenza della commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazioni, e ripristinare l'ordine delle competenze annullando le pronuncie dei giudici di merito di primo e di secondo grado e quella della detta commissione, cui gli Atti vanno rinviati, perche pronunci sul merito, previa decisione sulla questione pregiudiziale di diritto da parte della commissione provinciale delle imposte, Sezione di diritto.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)