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Sez. U, Sentenza n. 869 del 29/03/1973 (Rv. 363191 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - PRONUNCIA SU QUESTIONI DI DIRITTO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE DI DIRITTO - PREVIO GIUDIZIO SULLA QUESTIONE DI DIRITTO.*
Stato
decisa il 1973-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363191-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - PRONUNCIA SU QUESTIONI DI DIRITTO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE DI DIRITTO - PREVIO GIUDIZIO SULLA QUESTIONE DI DIRITTO.*

Nel caso in cui la commissione provinciale delle imposte - Sezione valutazione, esorbitando dai limiti della sua Competenza, si pronunci su questioni giuridiche, il giudice ordinario adito a norma dell'art 29, terzo comma RD 7 agosto 1936 n 1639, dichiarata, anche d'ufficio, l'incompetenza della commissione, deve rimettere la causa alla commissione stessa che, si pronuncera sulla questione di valutazione nel suo complesso previo giudizio della Sezione di diritto sulla pregiudiziale questione di carattere giuridico. (V 1408/71, mass n 351675; 290/71, mass n 349770).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)