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Sez. 1, Sentenza n. 9523 del 13/07/2001 (Rv. 548134 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Parte totalmente vittoriosa in primo grado - Appello - Onere di riproposizione delle eccezioni - Sussistenza - Fattispecie in tema di revocatoria fallimentare.
Stato
decisa il 2001-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548134-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione di questioni pregiudiziali di giurisdizione o di competenza da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni ai sensi dell'art. 346 cod. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo (nella specie, il primo giudice aveva respinto un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma LF escludendo l'elemento oggettivo della sproporzione tra le prestazioni; proposto appello dalla curatela, la controparte aveva riproposto l'eccezione relativa alla "inscientia decotionis" solo nella comparsa conclusionale e quindi tardivamente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)