Sez. 1, Sentenza n. 21087 del 28/10/2005 (Rv. 584651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Pluralità di "causae petendi" - Accoglimento della domanda in base ad una sola di esse - Riproposizione delle altre ad opera della parte vittoriosa - Onere di proporre appello incidentale - Esclusione - Richiamo ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
L'accoglimento della domanda in base ad una sola delle "causae petendi" fungibilmente poste a fondamento della stessa non implica, per l'appellato vittorioso, l'onere di proporre appello incidentale per far valere le "causae petendi" non esaminate dal giudice di primo grado, né quello di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame. (Nella specie, l'azione revocatoria esercitata dalla curatela di un fallimento era stata accolta dal tribunale ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall., essendo stata ritenuta provata la conoscenza dello stato d'insolvenza; in applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva invece rigettato la domanda, per mancata prova della "scientia decoctionis", senza tener conto che la curatela, pur non avendo proposto appello incidentale, aveva riproposto la domanda di revoca ai sensi del primo comma dell'art. 67, avanzata alternativamente in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)