Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 33 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14720
- Espropriazione per pubblico interesse
- Indennità
- Criterio di determinazione
- Legge provinciale di trento in materia
- Asserita non rispondenza del criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio al giusto valore dei beni espropriati
- Assunta violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della espropriabilità della proprietà privata solo per motivi di interesse generale, nei casi preveduti dalla legge, e sempre salvo indennizzo
- Ius superveniens
- Legge provinciale di trento contenente modificazioni ed integrazioni della normativa in materia di espropriazione
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, Cost. - dell'art. 28, primo e quinto comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 23 ottobre 1974, n. 33, della stessa Provincia, sollevata in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste al riguardo dalla Corte costituzionale, essendosi reso necessario il riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 (contenente modificazioni ed integrazioni della normativa in materia di espropriazione), la quale, intervenuta nelle more dei giudizi a quibus, modifica il regime indennitario e stabilisce in quali casi gli organi competenti debbano procedere a nuova determinazione dell'indennità. - S. n. 5/1980. O. n. 270/1983.
Norme impugnate
- legge provincia autonoma di Trento 30 dicembre 1972, n. 31
- art. 28, comma 1, legge provincia autonoma di Trento 30 dicembre 1972, n. 31
- art. 28, comma 5, legge provincia autonoma di Trento 30 dicembre 1972, n. 31
- legge provincia autonoma di Trento 23 ottobre 1974, n. 33
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi primo e quinto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni (Riordinamento della disciplina in materia edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità) promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1982 e l'8 febbraio 1983 dalla Corte di Appello di Trento nei procedimenti civili vertenti tra Nones Giovanni ed altri contro Comune di Trento e Bellini Giacomo contro Provincia Autonoma di Trento, iscritte ai nn. 766 del registro ordinanze 1982 e 288 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 232 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con le ordinanze in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e quinto comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 23 ottobre 1974, n. 33, della stessa Provincia in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste a riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;
punto 2
ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 270 del 1983 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica questione di costituzionalità; ciò, perché il giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"): la quale, intervenuta nelle more degli anzidetti giudizi, modifica il regime indennitario e stabilisce in quali casi gli organi competenti debbano procedere a nuova determinazione dell'indennità;
punto 3
considerato che per le considerazioni testé richiamate la restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
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