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Sez. 6, Sentenza n. 5547 del 10/04/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204883 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Perquisizioni | Commissione di un reato - Presupposto - Differenza ai controlli ed alle ispezioni previsti dall'art. 103 del T.U. in materia di stupefacenti.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204883-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Perquisizioni

L'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 d.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno piu ampio ambito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 352, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)