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Sez. 6, Sentenza n. 24621 del 14/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 225571 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività di polizia giudiziaria finalizzata al controllo e alla ispezione (art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990) - Differenze rispetto alla perquisizione prevista dal codice di rito - Conseguenze processuali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225571-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La perquisizione prevista dall'art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale perché, diversamente da quest'ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella di polizia giudiziaria. Ne consegue che essa non comporta l'automatica attribuzione della qualità di indagato alla persona nei cui confronti è eseguita, con le relative conseguenze sul piano processuale e, in particolare, su quello del diritto di difesa. (Nella specie si era lamentata l'utilizzazione - dalla Corte ritenuta legittima - delle dichiarazioni rese alla p.g. dal soggetto perquisito che era stato sentito in veste di persona informata dei fatti e non di indagato).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)