Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015 (Rv. 634214 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Atto non espressamente indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Mancata impugnazione - Cristallizzazione della pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)