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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15957 del 28/07/2015 (Rv. 636113 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Avviso bonario ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636113-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)