Sez. 6, Sentenza n. 3390 del 28/01/1989 Ud. (dep. 02/03/1989) Rv. 180692 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - NOZIONE DI PUBBLICA FUNZIONE - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RITENZIONE DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DELLA P.A. - PECULATO - SUSSISTENZA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - NOZIONE DI PUBBLICA FUNZIONE - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RITENZIONE DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DELLA P.A. - PECULATO - SUSSISTENZA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ad un concessionario comporta il trasferimento allo stesso della gestione del servizio nella sua interezza, con la conseguente attribuzione di una somma di poteri tipici di una pubblica funzione e con tutti gli oneri inerenti sia nei confronti del comune, concedente, che dei contribuenti, sicché costituisce peculato l'indebita ritenzione, da parte del concessionario, delle somme riscosse per conto della pubblica amministrazione e non versate nelle casse comunali alle prescritte scadenze. Nè l'applicazione delle sanzioni civili, espressamente previste dal citato d.P.R. n. 639 del 1972 ed eventualmente dal capitolato d'oneri, esclude ed assorbe i comportamenti dolosi posti in essere dal concessionario, essendo finalizzate tali sanzioni soltanto ad apprestare determinate garanzie di carattere patrimoniale in vista di possibili mancati o ritardati pagamenti. (V mass n 124391).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)