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Sez. L, Sentenza n. 10960 del 02/10/1999 (Rv. 530439 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Ammissione di nuovi mezzi di prova - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità - Esclusione - Omissione di ogni motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530439-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

L'art. 437 cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice del lavoro in sede di appello può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce a detto giudice un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, con la conseguenza che, anche nel caso in cui risulti omessa una espressa motivazione in ordine alla mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che il silenzio sul punto si configuri come implicita negazione della indispensabilità di tali mezzi istruttori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)