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Sez. U, Sentenza n. 10127 del 28/11/1994 (Rv. 488868 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Acquisizione di un documento - Potere discrezionale del giudice - Presupposto - Incensurabilità in Cassazione - Mancanza di espressa motivazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488868-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

L'acquisizione di un documento da parte del giudice del lavoro in sede di appello attiene, ai sensi degli artt. 421 e 437 cod. proc.civ., ai poteri discrezionali del detto giudice di merito che tale produzione ritiene indispensabile o comunque necessaria ai fini del decidere; pertanto, l'esercizio di quei poteri si sottrae, per la natura discrezionale dei medesimi, al sindacato di legittimità, anche quando manchi un'espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell'ammissione della produzione del documento (nella specie, ratifica, da parte del consiglio della comunità montana, di una delibera a stare in giudizio emessa dalla giunta esecutiva), la valutazione della sua opportunità ai fini del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)