Sez. 1, Sentenza n. 22186 del 20/10/2014 (Rv. 632706 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO | Firma dell'avallante - Effetti - Operatività, nel rapporto tra avallante e avallato, dell'art. 1988 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO
La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)