Sez. 1, Sentenza n. 8971 del 11/09/1997 (Rv. 507850 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO | Azione causale nei confronti dell'avallante - Esclusione - Assunzione della qualità di fideiussore da parte dell'avallante - Condizioni - Esplicita dichiarazione di volontà - Necessità - Sottoscrizione da parte dell'avallante di un patto di riempimento accedente al contratto di mutuo - Assunzione della qualità di fideiussore - Sufficienza - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO
La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, e pertanto, ove il portatore della cambiale agisca sulla base del rapporto causale sottostante, deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 cod. civ.. A tal fine non è sufficiente che l'avallante abbia firmato, unitamente al debitore, l'originario contratto di mutuo, se la firma non fu apposta quale fideiussore del mutuatario, ma, come nella specie, allo scopo di autorizzare il mutuante al riempimento della cambiale (firmata anche dall'avallante) ove si fosse determinato il presupposto dell'inadempimento al contratto di mutuo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1937, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)