Sez. 3 - , Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019 (Rv. 655030 - 02)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE | Socio illimitatamente responsabile - Titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società - Possibilità di dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti del socio - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE
Il creditore che sia munito di un titolo esecutivo nei confronti di una società di persone può avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, al fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili personali di questi ultimi, non potendo a tal fine avvalersi del titolo ottenuto nei confronti della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2939 com. 2, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)