Sez. L - , Sentenza n. 30441 del 19/12/2017 (Rv. 646510 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE | Titolo esecutivo giudiziale formatosi in un giudizio tra il creditore della società e la società - Efficacia nei riguardi del socio illimitatamente responsabile - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE
La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)