Sez. L, Ordinanza n. 22903 del 19/08/2024 (Rv. 672306-01)
NOTARIATO - IN GENERE | Notai - Pensione d'inabilità - Presupposti - Fondamento - Art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato - Natura - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie. NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - In genere.
NOTARIATO - IN GENERE
L'art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato costituisce disposizione di carattere negoziale, che si sottrae al sindacato di costituzionalità, e - conformemente alle ragioni che l'ente, nella sua autonomia, ha attribuito alla tutela degli iscritti - deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento della pensione d'inabilità presuppone l'esercizio in atto, o comunque giuridicamente possibile, delle funzioni notarili e l'impossibilità di darvi prosecuzione per una causa di inabilità sopravvenuta. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso di un notaio, costretto a sospendere la propria attività molti anni prima per effetto di un provvedimento disciplinare).
Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)