Sez. L - , Ordinanza n. 27541 del 02/12/2020 (Rv. 659794 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Contributo per gli assistiti in stato di bisogno - Regolamento recante la disciplina della prestazione - Natura - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
I regolamenti con cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in attuazione delle disposizioni della l. n. 141 del 1992, disciplina il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari (nella specie, il regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno) non hanno valore regolamentare in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., bensì squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale, con la conseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 33 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 17, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 20, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 21, Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)