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Sez. L, Sentenza n. 1083 del 14/02/1980 (Rv. 404557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IMPEGNO DI UNA PARTE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DI OPERE ALLE DIPENDENZE DI UN IMPRENDITORE CON L'AUSILIO DI OPERAI DA ESSO ASSUNTI E RETRIBUITI DIRETTAMENTE - NULLITA PARZIALE DEL PATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IMPEGNO DI UNA PARTE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DI OPERE ALLE DIPENDENZE DI UN IMPRENDITORE CON L'AUSILIO DI OPERAI DA ESSO ASSUNTI E RETRIBUITI DIRETTAMENTE - NULLITA PARZIALE DEL PATTO - CONSEGUENZE.*

Ove in un contratto taluno si sia impegnato ad eseguire personalmente un'opera alle dipendenze di un imprenditore, con lo ausilio di operai da esso assunti e retribuiti direttamente, la nullita di quest'ultima parte del contratto, per violazione del divieto di intermediazione nella prestazione di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960 n 1369, non puo essere fatta valere dallo imprenditore e non comporta - a norma della prima parte dell'art 1419 cod civ - la nullita del contratto anche nella parte in cui prevede l'esecuzione personale dell'opera da parte del promittente, e quindi il diritto al corrispettivo di quest'ultimo, trattandosi di nullita di una clausola contrattuale che, in forza della citata legge n 1369 del 1960, trova una sostituzione ex lege con l'assunzione dell'imprenditore nella posizione e negli obblighi del promittente intermediario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)