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Sez. L, Sentenza n. 3066 del 30/03/1987 (Rv. 452167 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - CONSEGUENZE - LIBERAZIONE DELL'APPALTATORE O DELL'INTERPOSTO DAGLI OBBLIGHI NATI DAL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEI MEDESIMI SOGGETTI CONCORRENTE IN VIA AUTONOMA CON QUELLA DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452167-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - CONSEGUENZE - LIBERAZIONE DELL'APPALTATORE O DELL'INTERPOSTO DAGLI OBBLIGHI NATI DAL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEI MEDESIMI SOGGETTI CONCORRENTE IN VIA AUTONOMA CON QUELLA DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*

Nel caso di violazione del divieto, ex art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la nullità (per frode alla legge) del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario non incide sui rapporti di lavoro da questi instaurati con i lavoratori, ai quali tale contratto è inoppugnabile come res inter alios acta. Pertanto, detta nullità e la previsione dell'ultimo comma dello stesso art. 1, secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni, non comportano la liberazione dell'appaltatore o dell'interposto dagli obblighi (compresi quelli in materia di assicurazioni sociali) nati dal rapporto di lavoro, ma la responsabilità di tali soggetti - che sono pur sempre i titolari del rapporto di lavoro e non possono opporre ai creditori né la nullità del contratto di appalto o d'intermediazione né la riferibilità del rapporto di lavoro all'imprenditore beneficiario effettivo delle prestazioni lavorative - permane e concorre in via autonoma con quella dell'imprenditore suddetto. (V 5800/85, mass n 442983; (V 6093/83, mass n 430893; (V 1041/82, mass n 418908; (V 1083/80, mass n 404557).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)