Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 09/07/1979 (Rv. 400378 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - COMPENSI PERCEPITI NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESCAL E PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI - TASSABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - COMPENSI PERCEPITI NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESCAL E PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI - TASSABILITA.*
Le entrate realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari, costituite dai compensi percepiti nell'espletamento dell'attivita di stazione appaltante per la gestione case popolari (Gescal) e per la costruzione di case per lavoratori agricoli, non sono vincolate alla copertura delle spese della loro attivita istituzionale nello Esercizio successivo, ma rientrano nella libera disponibilita degli istituti suddetti: conseguentemente, esse non sono sottratte alla imposta di ricchezza mobile di categoria b, ai sensi dell'art 81 del DPR 29 gennaio 1958, n 645. (V 1479/79, mass n 397823; (V 4248/78, mass n 393895).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, Legge 30/12/1960 num. 1676 art. 4, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 27, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)