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Sez. 1, Sentenza n. 405 del 14/01/1993 (Rv. 480274 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato | Sentenza - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Termini.
Stato
decisa il 1993-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480274-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato

È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro la sentenza che pronuncia la risoluzione del concordato fallimentare, la quale espressamente dichiarata non soggetta a gravame dall'art. 137 legge fallimentare, è un provvedimento definitivo a carattere decisorio. In mancanza dell'espressa previsione di un termine specifico, tale ricorso va proposto nel termine ordinario di sessanta giorni, fissato dall'art. 325 cod. proc. civ., essendo preclusa l'applicazione analogica della regola dell'art. 131 legge fallimentare, che dimezza i termini esclusivamente per le impugnazioni della sentenza di omologazione del concordato fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)