Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 30/05/1995 (Rv. 492580 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Sentenza relativa - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
Contro la sentenza che pronuncia la risoluzione del concordato fallimentare è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento definitivo a carattere decisorio espressamente dichiarato non soggetto a gravame dall'art. 137 legge fallimentare. Peraltro, in mancanza dell'espressa previsione di un termine specifico, tale ricorso va proposto nel termine ordinario di sessanta giorni fissato dall'art. 325 cod. proc. civ. - essendo preclusa l'applicazione analogica della regola dell'art. 131 legge fall. che dimezza i termini esclusivamente per le impugnazioni della sentenza di omologazione del concordato fallimentare - che decorre dalla data di notifica della comunicazione da parte del cancelliere, come previsto dall'art. 131 citato a seguito della sentenza n. 255 del 1974 della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)