Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014 (Rv. 632605 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Procedimento con rito di cui alla legge n. 92 del 2012 - Pronuncia sulla litispendenza nella fase sommaria - Impugnabilità con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
E ammissibile il regolamento di competenza con riguardo ad una pronuncia sulla litispendenza emessa nella fase sommaria del rito cosiddetto Fornero ex art. 1, commi 47 e ss, della legge 28 giugno 2012, n. 92, atteso il carattere solo eventuale della fase a cognizione piena e l'idoneità al passaggio in giudicato dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria in caso di omessa opposizione, sicché è necessario che il giudice ammetta ed esamini la questione di rito.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)