Sez. 1, Sentenza n. 28864 del 29/12/2005 (Rv. 588071 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata del processo - Valutazione di ragionevolezza in linea con gli standard medi di durata di cui alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Motivazione sommaria del relativo decreto - Sufficienza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudizio di irragionevolezza della durata del processo espresso nel decreto della corte territoriale non richiede, in coerenza con le esigenze di speditezza che il legislatore ha inteso privilegiare con la previsione del tipo di provvedimento destinato a definire detto procedimento, una motivazione particolarmente diffusa ove le conclusioni raggiunte non si discostino dalle linee fondamentali della giurisprudenza europea in ordine allo standard medio di durata ragionevole del processo, che costituiscono le linee guida per il giudice nazionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)