Sez. 1, Sentenza n. 6168 del 17/04/2003 (Rv. 562243 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova del pregiudizio subito - Necessità - Prova del danno non patrimoniale - Ricorso a presunzioni - Valutazione equitativa dello stesso - Ammissibilità - Motivazione sommaria - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, che si pretende venga indennizzato deve essere di volta in volta accertato e non può considerarsi conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo; peraltro, quando trattasi di danno non patrimoniale, la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni, a fatti notori ed a nozioni di comune esperienza, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 cod. civ. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 cod. civ., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001), a condizione che ne siano allegati gli elementi costitutivi e che siano addotte le circostanze di fatto o quelle notorie da cui dedurre presuntivamente la sua esistenza. Detto accertamento involge una valutazione di merito, come tale rimessa al giudizio esclusivo della corte d'appello, la quale tuttavia - pur nei limiti di sommarietà insiti nella natura del decreto - è tenuta a fornire una motivazione non elusiva e non contraddittoria delle ragioni che l'abbiano indotta ad escludere la sussistenza del danno allegato dalla parte o che, viceversa, l'abbiano convinta dell'esistenza di tale danno, fornendo, in quest'ultimo caso, indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuta a giudicare proporzionata una certa misura di risarcimento. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, la quale - dopo aver individuato un'eccedenza di durata del processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra di ben oltre venti anni rispetto a quella ritenuta ragionevole - ha disatteso la richiesta di riparazione del danno non patrimoniale limitandosi ad argomentare sul fatto che l'interessato non aveva dato alcuna prova dei riflessi negativi del protrarsi dell'attesa di giustizia sulla sua vita di relazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)