diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5876 del 17/11/1984 (Rv. 437550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - SPECIFICITÀ - OBBLIGATORIETÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE E NON A QUELLO GIURISDIZIONALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - SPECIFICITÀ - OBBLIGATORIETÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE E NON A QUELLO GIURISDIZIONALE - NECESSITÀ.*

La contestazione degli addebiti, assolvendo, nel contesto del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa, deve rivestire il carattere della specificità, ossia esporre i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in guisa tale che, pur senza una precisa menzione della normativa contenente la sanzione proposta, sia consentita l'esatta individuazione dell'infrazione contestata. L'indagine sull'effettiva sussistenza di detto requisito è rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato e deve svolgersi con riferimento al procedimento disciplinare stragiudizialmente esauritosi, non potendo assumere valore di determinante elemento di giudizio il comportamento osservato dalle parti nel corso del successivo procedimento giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)