Sez. L, Sentenza n. 3845 del 17/04/1987 (Rv. 452720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - FUNZIONE - ESTREMI - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - PORTATA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - FUNZIONE - ESTREMI - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - PORTATA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la contestazione degli addebiti, assolvendo lo scopo di consentire al lavoratore una immediata ed efficace difesa, deve essere specifica, ossia esporre i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in guisa tale che, pur senza una precisa menzione della normativa contenente la sanzione proposta, sia consentita l'esatta individuazione della infrazione contestata. Detta contestazione deve, inoltre, avvenire in immediata connessione temporale con il fatto, interpretandosi peraltro il requisito dell'immediatezza con ragionevole elasticità (con riferimento alla particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro), ma in maniera, comunque, da evitare che il datore di lavoro possa ritardare la contestazione, in modo da rendere difficile, se non addirittura impossibile, la difesa da parte del dipendente. L'accertamento relativo alla specificità e tempestività della contestazione costituisce una indagine di fatto, sindacabile in Sede di legittimità nei limiti della verifica - con il metro della logicità e della congruità - delle ragioni addotte dal giudice del merito. (V 5876/84, mass n 437550; (V 5876/84, mass n 437548; (V 3449/84, mass n 435464; (V 3449/84, mass n 435465; (V 988/73, mass n 363382).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)