Sez. 5, Ordinanza n. 12615 del 08/05/2024 (Rv. 670945-01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | Determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Competenza della giunta comunale, nella vigenza ratione temporis dell'art. 32, comma 2, lett. g) della l. n. 142 del 1990 - Individuazione dei criteri economici di riferimento - Fondamento. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - In genere.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI
In tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990, ratione temporis applicabile, è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, in quanto il richiamo letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione - contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici per procedere alla loro determinazione e perché i provvedimenti in materia di tariffe, non essendo espressione della volontà impositiva dell'ente, sono funzionali a stabilire il corrispettivo del servizio da erogare, nell'ambito della diretta correlazione tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.
Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)