Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020 (Rv. 658532 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | TARSU - Determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Ordinamento nazionale - Competenza residuale della Giunta - Ordinamento della Regione Siciliana - Competenza residuale del Sindaco.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI
In tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990. Detto riparto non si applica alla Regione Siciliana - ove continua ad applicarsi la l. n. 142 del 1990, come recepita con l.r. n. 48 del 1991 - il cui statuto speciale demanda la materia in oggetto alla potestà legislativa esclusiva della regione, spettando la concreta determinazione delle aliquote al Sindaco, organo di competenza residuale negli enti locali siciliani ex art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato dall'art. 41 della l.r. n. 26 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 com. 2 lett. F CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1 lett. A, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41, Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 1, Decreto Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)