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Sez. 3, Sentenza n. 8525 del 02/08/1993 (Rv. 483382 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Esercizio con riferimento all'intero fondo - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483382-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

La prelazione agraria, perseguendo lo scopo della concentrazione nelle mani del lavoratore agricolo della proprietà della terra per favorire la creazione di imprese coltivatrici stabili ed efficienti anche sotto il profilo tecnico ed economico, può essere esercitata, senza che possa rilevare la mera volontà dell'affittuario, solo per l'intero fondo a meno che per una parte di questo non siano venuti meno i presupposti legali del diritto di prelazione, quali, in particolare, la condizione di terreno agricolo, come nel caso di espropriazione per pubblica utilità o di destinazione ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)