Sez. 3, Sentenza n. 6758 del 06/08/1987 (Rv. 454963 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE - SOSTITUZIONE DEL TERMINE LEGALE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE - SOSTITUZIONE DEL TERMINE LEGALE.*
In tema di prelazione agraria, la proposta di alienazione comunicata dal proprietario del fondo rustico all'affittuario, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e successive modifiche, che contenga, oltre l'indicazione del prezzo, un termine di pagamento pattiziamente convenuto, con il terzo acquirente, inferiore a quello previsto dalla legge, deve ritenersi idonea a far sorgere nell'affittuario coltivatore diretto il diritto di prelazione, ma l'indicazione del termine più breve di pagamento non vincola anche il beneficiario della prelazione, cui compete il termine legale.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)