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Sez. 3, Sentenza n. 25448 del 06/12/2007 (Rv. 600800 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proposta di alienazione comunicata dal proprietario del fondo all'affittuario - Contenuto - Indicazione del prezzo e di un termine pattizio di pagamento più breve di quello legale - Idoneità a far sorgere il diritto di prelazione - Condizioni e limiti - Vincolatività del termine di pagamento pattizio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600800-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la proposta di alienazione comunicata dal proprietario del fondo rustico all'affittuario, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e successive modifiche, che contenga, oltre l'indicazione del prezzo, un termine di pagamento pattiziamente convenuto, con il terzo acquirente, inferiore a quello previsto dalla legge, deve ritenersi idonea a far sorgere nell'affittuario coltivatore diretto il diritto di prelazione, ma l'indicazione del termine più breve di pagamento non vincola anche il beneficiario della prelazione, cui compete il termine legale, in quanto stabilito da norme inderogabili nell'interesse del coltivatore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'affittuario potesse essere dichiarato decaduto dal diritto di prelazione per il mancato versamento dell'acconto nel termine, più breve di quello legale, di trenta giorni dal ricevimento della proposta di vendita).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)