Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 21/04/2016 (Rv. 639317 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Contenuto - Determinazione, con riferimento ad investitore non professionale.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nei contratti d'intermediazione finanziaria, l'assolvimento degli obblighi informativi posto a carico dell'intermediario non può esaurirsi nella indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto, né fondarsi sull'astratta valutazione della possibilità, per l'investitore non professionale, di assumere autonomamente ed "aliunde" tali informazioni, avendo invece ad oggetto una condotta positiva, diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)