Sez. 1 - , Sentenza n. 8619 del 03/04/2017 (Rv. 643513 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Strumenti finanziari - Obblighi informativi dell’intermediario finanziario - Contenuto - Adeguata conoscenza preventiva del prodotto finanziario - Acquisizione dei dati rilevanti - Informazioni al cliente.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In materia di intermediazione finanziaria, l'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di titoli (nella specie obbligazioni “Cirio”), ex art. 21, comma l, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzati negli artt. 26 e 28 (come integrati dall'allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, impone all’intermediario sia di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che si possa giustificare il deficit delle informazioni da lui assunte sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli, sia di fornire un'informazione sulle caratteristiche del prodotto concreta e specifica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)