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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16557 del 05/07/2017 (Rv. 645010 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Principio di alternatività - Atti sottoposti all'IVA, ancorché in linea solo teorica perché di fatto esentati - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Atti di assegnazione di immobili a soci di cooperative.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645010-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.

In tema d'imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell’art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dell’art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell'introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall'applicazione del principio dell'alternatività dell'imposizione tra Iva ed imposta di registro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1996 num. 331 art. 66 com. 6, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 29/10/1972 num. 633 art. 10 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)