Sez. L - , Sentenza n. 18664 del 27/07/2017 (Rv. 645007 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Liquidazione - Calcolo della pensione virtuale - Importo comprensivo della integrazione al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Spettanza di detta integrazione ai sensi della legge italiana - Superamento dei limiti reddituali - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale, l'integrazione al trattamento minimo va computata nel calcolo della pensione virtuale, ossia dell'importo che conseguirebbe con l'applicazione della sola legge nazionale, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lett. a), del Reg. CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971, solamente se tale integrazione spetti secondo la legge italiana al pensionato che abbia sempre lavorato in Italia, dovendo, invece, essere esclusa in caso di superamento del minimo reddituale, in quanto la finalità di detta disposizione è quella di non danneggiare il pensionato che abbia maturato la pensione in dipendenza del lavoro prestato in vari stati dell’Unione europea, non anche quella di consentirgli di lucrare benefici non dovuti qualora la sua prestazione lavorativa avesse avuto luogo soltanto in Italia.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 46, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 10 bis, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 50, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)