Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29915 del 29/12/2011 (Rv. 620381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Liquidazione - Calcolo della pensione virtuale - Importo comprensivo della integrazione al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Spettanza di detta integrazione ai sensi della legge italiana - Sussistenza - Rilevanza dei redditi dei residenti all'estero - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale - conformemente al principio enunciato dalla corte di Giustizia CE nella sentenza del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito dalla medesima corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30 del 2004) - l'integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della pensione virtuale (ossia dell'importo che conseguirebbe con l'applicazione della sola legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana, restando estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, anche ai lavoratori e pensionati residenti all'estero la disciplina nazionale relativa ai limiti reddituali per il diritto all'integrazione al minimo.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 46, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)