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Sez. 2, Sentenza n. 2074 del 27/02/1988 (Rv. 457950 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457950-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

La liquidazione del danno derivante dall'inadempimento d'una promessa di vendita immobiliare deve essere compiuta avendo riguardo a tutte le conseguenze attive e passive determinate dall'inadempimento stesso, in quanto il risarcimento, anche se non può far ottenere al promissario risultati più vantaggiosi di quelli che gli sarebbero derivati dall'adempimento del preliminare, deve essere integrale e comprendere tutti quei vantaggi che avrebbero incrementato il suo patrimonio se la promessa di vendita fosse stata eseguita con la stipulazione del contratto di vendita definitivo in riferimento al corrispondente valore del bene che ne sarebbe stato oggetto. (V 894/81, mass n 411412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)