Sez. 6, Sentenza n. 2939 del 08/03/1974 Ud. (dep. 12/04/1974) Rv. 088632 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - IDENTITA DEL "FATTO" - LIMITE TEMPORALE - APPLICAZIONE IN TEMA DI REATO OMISSIVO.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - IDENTITA DEL "FATTO" - LIMITE TEMPORALE - APPLICAZIONE IN TEMA DI REATO OMISSIVO.*
Il principio del ne bis in idem - presupponendo l'identita del "fatto" - non si applica quando taluno, gia giudicato per un determinato fatto, ne commetta, in tempi successivi, altri dello stesso genere. Il "fatto" e, invero, costituito da una serie di situazioni racchiuse tra una situazione iniziale ed una finale, si che determinate susseguenti situazioni, del tutto identiche alle precedenti, sono in realta diversificate dall'elemento temporale. In tema di reato omissivo, quando l'agente, in tempi diversi, abbia reiterato il suo comportamento omissivo in merito ad una situazione identica, non si e in presenza dello stesso "fatto" e, per conseguenza, una ulteriore omissione da luogo ad un altro reato di omissione. (V mass n 134590; (V mass n 126393; (V mass n 122733; (V mass n 113397).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)