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Sez. 1, Sentenza n. 1932 del 25/06/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126393 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - MISURE DI PREVENZIONE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - ILLEGITTIMITA DELL'ORDINE DI RIMPATRIO - ASSOLUZIONE - PRECLUSIONE DI UNA CONDANNA PER VIOLAZIONE DELLO STESSO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126393-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - MISURE DI PREVENZIONE - CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - ILLEGITTIMITA DELL'ORDINE DI RIMPATRIO - ASSOLUZIONE - PRECLUSIONE DI UNA CONDANNA PER VIOLAZIONE DELLO STESSO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Costituisce fatto diverso e non lo stesso fatto, ai fini della preclusione del giudicato, quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi dello stesso reato, e l'ulteriore estrinsecazione dell'attivita del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo, da quella posta in essere in precedenza ed esaminata dal giudice con sentenza divenuta definitiva. (nella specie si e ritenuto, nei confronti di persona assolta dal reato previsto dall'art 2 legge 27 dicembre 1956, n 1423, per illegittimita dell'ordine di rimpatrio, che non sussistesse preclusione ad un successivo giudizio, conclusosi con la condanna, per nuova violazione dello stesso provvedimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)