Sez. L, Ordinanza n. 31839 del 05/12/2025 (Rv. 677124-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado - Pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri dipendenti - Notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 come modif. dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020 - Indicazione del funzionario destinatario - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28 com. 1 lett. A, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)