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Sez. L, Sentenza n. 17532 del 02/09/2016 (Rv. 641178 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Giudizi in tema di invalidità civile - Notifica della sentenza al funzionario costituito ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641178-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

Nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la notifica della sentenza di primo grado va effettuata al funzionario costituito in giudizio per l'ente ai sensi dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, sicché è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notifica presso la sede provinciale dell'Inps priva del riferimento nominativo al difensore costitutivo, non essendo sufficiente la sola identità del luogo della notifica ad assicurare che la sentenza giunga a sua conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)