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Sez. 3, Sentenza n. 209 del 25/01/1974 (Rv. 367801 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA - EMISSIONE - POTERE DEL VICE PREFETTO VICARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367801-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA - EMISSIONE - POTERE DEL VICE PREFETTO VICARIO - SUSSISTENZA.*

Il potere attribuito al prefetto dall'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 di ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazioni al codice stradale e un potere di carattere amministrativo, che puo essere legittimamente esercitato dal Vice prefetto vicario, il quale, in caso di assenza, impedimento o temporanea assenza del prefetto, lo sostituisce in tutte le sue funzioni (ex art 21 legge comunale e provinciale).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 21, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)