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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24666 del 19/10/2017 (Rv. 646631 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Estrazione di copia dell'ordinanza impugnata - Presunzione di comunicazione - Esclusione - Conseguenze – Informazioni d’ufficio – Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646631-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di regolamento di competenza, allorché il ricorrente nulla abbia abbia provato in ordine alla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso sulla competenza, la S.C. può accertare d'ufficio tale questione "anche attingendo informazioni d'ufficio". Pertanto, ove - in esito a tale accertamento - risulti che il provvedimento sia stato regolarmente comunicato al ricorrente, il termine per impugnare non è quello previsto dall'art. 327 c.p.c., bensì quello di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)