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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14135 del 04/06/2013 (Rv. 626763 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Estrazione di copia della sentenza impugnata - Presunzione di comunicazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità del termine lungo per impugnare - Prova della tempestività dell'impugnazione - Assenza dell'originale del biglietto di cancelleria - Idoneità - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626763-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di regolamento di competenza, allorché il ricorrente abbia allegato di avere estratto copia della sentenza impugnata in una citata data (ovvero ciò risulti dalla copia autentica della stessa), ma nulla abbia dedotto in ordine alla comunicazione della sentenza, non può presumersi che la comunicazione sia avvenuta prima del momento dell'estrazione della copia, o nel momento in cui questa fu rilasciata. Ne consegue che, in tal caso, il termine per impugnare non è quello dell'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., ma quello previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., e la Suprema Corte, che eserciti il suo dovere di ufficio di controllare la tempestività dell'impugnazione, può rilevarla dalla circostanza che non sia stato inserito nel fascicolo d'ufficio l'originale del biglietto di cancelleria relativo a detta comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente dimostrato la tempestività dell'impugnazione, né avendo egli allegato di non avere avuto comunicazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)