diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5496 del 14/10/1980 (Rv. 409366 - 01)

VENDITA - IN GENERE - VENDITA IMMOBILIARE - AFFERMAZIONE SPECIFICA CIRCA IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE NEL SUO STATO DI FATTO ATTUALE - AUTORE DI UN PREGRESSO FATTO LESIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA SUL BENE MEDESIMO - INVOCAZIONE DELLA PREDETTA CLAUSOLA PER L'ESONERO DI RESPONSABILITA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409366-01

VENDITA - IN GENERE - VENDITA IMMOBILIARE - AFFERMAZIONE SPECIFICA CIRCA IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE NEL SUO STATO DI FATTO ATTUALE - AUTORE DI UN PREGRESSO FATTO LESIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA SUL BENE MEDESIMO - INVOCAZIONE DELLA PREDETTA CLAUSOLA PER L'ESONERO DI RESPONSABILITA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE - INAMMISSIBILITA.*

La clausola con cui si specifichi che il bene viene trasferito nel suo stato di fatto attuale, contenuta in un contratto di compravendita immobiliare, non puo essere invocata dal terzo autore di un pregresso fatto lesivo del diritto di proprieta sul bene medesimo (nella specie, amministrazione abusivamente occupante), quale ragione di esenzione dalla propria responsabilita risarcitoria nei confronti dell'acquirente, atteso che la clausola stessa, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 cod civ, puo operare esclusivamente nei rapporti fra i contraenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)